Con l’art. 1, co. 1015, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), il legislatore ha previsto che «nel  processo  penale,  all’imputato  assolto,  con  sentenza divenuta irrevocabile, perché  il fatto non sussiste, perché non  ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o  non  è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto  il  rimborso  delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500». 

Non è possibile ottenere il ristoro nelle ipotesi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione, nel caso di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione (art. 1, co. 1018, l. n. 178 del 2020).

Si tratta di rimborso, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U. delle imposte sui redditi,  ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 1, co. 1016, l. n. 178 del 2020).

Ai fini dell’ottenimento del rimborso è necessaria la presentazione della fattura emessa dal difensore, con  espressa  indicazione della causale e  dell’avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di congruità  del  competente  Consiglio  dell’ordine  degli  avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione  con  attestazione  di cancelleria della sua irrevocabilità (art. 1, co. 1017, l. n. 178 del 2020).

È stato poi  istituito un apposito Fondo per il rimborso delle spese legali, con dotazione di 8.000.000 di Euro a partire dal 2021, costituente limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi. In considerazione della natura limitata delle risorse il legislatore ha previsto che debba essere attribuito rilievo, nel definire una scala di priorità, al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio (art. 1, co. 1019, l. n. 178 del 2020).

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2020, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del rimborso in esame. 

Con tale provvedimento è stato anzitutto chiarito che legittimati a richiedere il rimborso sono tutti i destinatari di una sentenza assolutoria irrevocabile, pronunciata ai sensi dell’art. 530 c.p.p., e quindi sia ai sensi del 1° che del 2° comma di tale disposizione, con le già indicate formule (art. 1, co. 1, D.M. 20 dicembre 2020).  

Non ha invece diritto al rimborso (art. 1, co. 2, D.M. 20 dicembre 2020)  il soggetto assolto solo per alcune imputazioni quando per altre contestazioni, ascritte al richiedente con l’esercizio dell’azione penale o a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza di riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione e amnistia.

È escluso anche l’imputato assolto che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese legali ovvero abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende a norma dell’art. 18, co. 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67. Inoltre, è condizione essenziale che l’istanza di rimborso riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.

Il Fondo eroga il rimborso nei limiti delle risorse stanziate che, come osservato, sono attualmente di otto milioni di Euro.

L’istanza deve essere presentata – personalmente dall’imputato o, nel caso di minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza ovvero, nel caso di morte dell’imputato, da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto – attraverso apposita piattaforma telematica accessibile, tramite SPID, dal sito giustizia.it.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.M. 20 dicembre 2020, l’istanza deve indicare:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale  dell’imputato  assolto, ove diversi dal richiedente; 

b) l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità,  il numero del registro  notizie  di  reato  e  il  numero  del  registro

generale dell’Ufficio gip/gup o del dibattimento  che  ha  emesso  la sentenza; 

c) le formule con le quali l’imputato è stato assolto; 

d) l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con  il  quale  è  stata  esercitata  l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel  corso  del

processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti,  è  stata pronunciata sentenza di  condanna  o  di  estinzione del  reato  per prescrizione o amnistia; 

e) la durata del processo oggetto della sentenza  di  assoluzione divenuta  irrevocabile,  calcolata  dalla  data  di   emissione   del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione  penale  alla

data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile; 

f) il grado di giudizio nel quale è stata  emessa  la  sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di  rinvio dalla Corte di cassazione; 

g) il totale delle spese  legali  per  le  quali  è  chiesto  il rimborso; 

h) l’attestazione che l’importo di cui si chiede il  rimborso  è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine; 

i) l’attestazione che l’imputato non ha beneficiato nel  medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 

l) l’attestazione che l’imputato non  ha  ottenuto  nel  medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di  procedura  penale  ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale; 

m) l’attestazione che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con

modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; 

n) il reddito  imponibile  ai  fini  dell’imposta  personale  sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; 

o) le coordinate identificative del  conto  corrente  bancario  o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso; 

p) l’indirizzo di posta elettronica certificata o  semplice,  ove intende  ricevere   tutte   le   eventuali   comunicazioni   relative all’istanza.

All’istanza devono poi essere allegati:

a) la copia del documento di identità, in  corso  di  validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; 

b)  la  documentazione  attestante   la   rappresentanza  legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; 

c) la copia conforme della sentenza  di  assoluzione,  rilasciata dalla  cancelleria  del  giudice  che  l’ha  emessa,  corredata   dal certificato di passaggio  in  giudicato,  rilasciato  dalla  medesima cancelleria; 

d) la copia conforme dell’atto con il quale è  stata  esercitata l’azione  penale  nel  procedimento  concluso  con  la  sentenza   di assoluzione; 

e) la  documentazione  comprovante  la  nomina,  nell’ambito  del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale  cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle  quali  è presentata l’istanza di rimborso; 

 f) le fatture emesse dal legale nominato difensore  nel  processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto; 

 g) il parere di congruità del competente  Consiglio  dell’Ordine degli avvocati; 

h)  la  documentazione  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della prestazione professionale tramite bonifico bancario; 

i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato.

L’istanza deve essere presentata entro  il  31  marzo  dell’anno successivo a quello in  corso  alla  data  di  irrevocabilità  della sentenza di assoluzione. 

Il decreto in esame definisce anche un ordine di priorità nell’esame delle istanze:

1. istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte  di  cassazione,  ovvero  dal giudice  del rinvio, o comunque all’esito di un processo  complessivamente  durato oltre otto anni; 

2. istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice  d’appello,  o  comunque  all’esito di  un processo complessivamente durato oltre cinque anni  e  fino  ad  otto anni; 

3. istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di  primo  grado  o  comunque  all’esito  di  un processo complessivamente durato fino a cinque anni.

Nell’ambito di ciascuno dei gruppi  sopra  indicati  viene  data preferenza, in primo  luogo,  alle  istanze  degli  imputati  il  cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso  di pari durata, alle istanze relative ad imputati  assolti  con  reddito inferiore.

A norma dell’art. 5, co. 5, del D.M. 20 dicembre 2020, le istanze respinte perché non validamente presentate o in ragione dell’esaurimento delle risorse, non possono essere ripresentate.

Il decreto si applica alle sentenze divenute irrevocabili a partire dal 1° gennaio 2021. Per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021 il termine ultimo per la presentazione non è quello del 31 marzo, ma il 30 giugno 2022.

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