È stato approvato all’unanimità l’emendamento alla legge di bilancio, proposto da Enrico Costa, deputato di Azione, che prevede il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza definitiva.

Più nel dettaglio, l’emendamento in parola prevede l’introduzione nel Codice penale dell’art. 177 bis, il quale contempla, a fronte di una sentenza irrevocabile di assoluzione con formula ampiamente liberatoria (perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legga come reato), il riconoscimento di un rimborso delle spese legali nel limite di Euro 10.500, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo all’irrevocabilità della decisione. 

Per l’ottenimento del rimborso sarà necessaria la presentazione:

  • della fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento;
  • del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente;
  • di copia della sentenza assolutoria con l’attestazione di irrevocabilità.

La norma contempla poi alcuni casi in cui il rimborso sarà precluso:

  • quando, a fronte di più capi di imputazione, l’assoluzione sia intervenuta solo per alcuni di essi;
  • nell’ipotesi di estinzione del reato per amnistia e prescrizione;
  • qualora i fatti contestati siano stati depenalizzati.

La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del rimborso, nonché delle disposizioni per il contenimento della spesa nei limiti complessivi del Fondo per il rimborso delle spese legali (v. infra), è rimessa a un futuro Decreto del Ministro della Giustizia, che dovrà essere adottato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

La norma prevede inoltre l’istituzione di un apposito Fondo per il rimborso delle spese legali, con dotazione di 8.000.000 di Euro a partire dal 2021, costituente limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi.

Le disposizioni esaminate saranno applicabili esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore della legge.

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